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Norme certificazione medica PDF Stampa E-mail
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Scritto da Antonio Cipullo   
Lunedì 25 Gennaio 2010 19:37

Le "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica" sono dettate dal Decreto 18 febbraio 1982 del Ministero della Sanità, integrate e rettificate a mezzo del Decreto 28 febbraio 1983 dello stesso Ministero (Gazzetta Ufficiale, rispettivamente,del 5 marzo 1982 e del 15 marzo 1983). Le norme in questione si propongono di precisare i criteri tecnici generali in base ai quali debbono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità alle attività sportive, per la parte relativa all'attività agonistica. La finalità perseguita è dichiaratamente quella della "tutela della salute" di coloro che praticano, o che intendono praticare, un'attività sportiva agonistica. A questo scopo i soggetti per i quali è dettata la normativa di tutela devono sottoporsi, previamente e periodicamente, al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o che svolgono.

 


 

Nessun dubbio sul carattere di tassatività dell'obbligo stabilito nel primo comma dell'art. 1 del Decreto. Esso opera indiscriminatamente nei confronti di tutti i soggetti dediti o aspiranti alla pratica di una qualsiasi attività sportiva qualificata come "agonistica"

Si tratta di una precisa limitazione della libertà individuale nell'esercizio di un'attività assoggettata a "tutela", che nella specie si concretizza con una disciplina dell'accesso volta ad accertare, nel singolo, il possesso di determinati requisiti psicofisici ritenuti indispensabili ad evitare l'avverarsi di eventi dannosi o pericolosi per la salute individuale nonché, in talune ipotesi, per la salute collettiva.

Il complesso dei predetti requisiti costituisce la "idoneità", che deve essere volta a volta accertata prima dell'accesso alla pratica sportiva e periodicamente alle scadenze fissate nel tempo.

Si è detto che l'accertamento deIl'idoneità è richiesto per l'accesso allo sport agonistico. Mala qualificazione "agonistica" dell'attività sportiva, come già accennato nel precedente capitolo, non viene desunta sulla base del carattere competitivo della prestazione atletica né, per vero, di altre caratteristiche inerenti ad essa. Siffatta qualificazione, secondo l'uso fattone nel Decreto, costituisce un nomen juris, ovverosia una metafora giuridica, del tutto inapparentata col significato letterale o comune dell'aggettivo in esame. Essa è stata introdotta al solo fine di discriminare i soggetti da sottoporre ai controlli sanitari, previsti dalla normativa, da quelli per i quali è prevista una procedura di accesso all'attività sportiva relativamente semplificata e meno onerosa sotto il profilo tecnico-sanitario ed economico (praticanti attività sportive non agonistiche).

Ed invero il Decreto, sotto questo aspetto, rappresenta una vera e propria "norma in bianco", nel senso che (art. 1, secondo comma) demanda alle Federazioni sportive nazionali, e/o agli enti sportivi riconosciuti, la qualificazione agonistica di chi svolge una attività sportiva.

Come "agonistica" deve, pertanto, intendersi "quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a livello nazionale, per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello" (Ministero della Sanità, Circolare esplicativa n.7de131 gennaio 1983).

Ultimo aggiornamento Sabato 30 Gennaio 2010 15:31
 
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